Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate
di particolare
interesse per il mondo del lavoro:
art.
18 Integrazione lavorativa
Art.
19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
Art.
20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione
alle professioni
Art.
21 - Precedenza nell'assegnazione di sede
Art. 1 - Finalità -
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e
di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e
la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività,
nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la
tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione
sociale della persona handicappata.
Art. 2 - Principi generali -
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti,
integrazione sociale ed assistenza della persona handicappata. Essa costituisce
inoltre riforma economico-sociale della repubblica, ai sensi dell'art. 4
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3 - Soggetti aventi diritto -
1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore
in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,
la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute
di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi
dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione
o da accordi internazionali.
Art. 4 - Accertamento dell'handicap
-
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla
necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva
individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei
casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Art. 5 - Principi generali per i diritti della
persona handicappata -
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti
obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni
pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando
la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi
e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce
delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche
attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente
familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere
sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione
alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata
nella società
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari
la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria di tutte le fasi della maturazione
e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente
l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione
sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti
alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando
il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla
base degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico
e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi
tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile,
interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione
e la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi
ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce -
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle
minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli
artt. 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e
sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale,
durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di
sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni
naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei
fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie
invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per
la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap
fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia
di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro
conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione
e il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria
e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione
sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art.
5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono
essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del
metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla
nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido,
delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza
di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo
giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni
due anni dal compimento del primo anno di vita. è istituito a tale fine
un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'art. 27
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei
suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato
di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo
per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni
ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap,
con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7 - Cura e riabilitazione -
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con
programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro,
che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano
sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia
e la comunità A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite
le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata,
nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio
o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale
di cui all'art. 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi
e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed
ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale -
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano
mediante:
a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria
a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa
vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente
grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati
e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano
i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto
allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni
didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove
di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato,
docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi,
di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma
individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi
diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi
servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione
e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di
una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita
adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni,
a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita
di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che
abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue
non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal ministro della Sanità, di concerto
con il ministro per gli Affari Sociali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere
l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione
della scuola.
Art. 9 - Servizio di aiuto personale -
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni
o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse
di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura
di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte
a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei
cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini
non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi
sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi
dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza
ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai 18 anni che facciano richiesta di prestare
attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una
formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina
dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap
in situazione di gravità -
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni,
le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge
8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse
di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e
scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel
rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio
1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
con handicap in situazione di gravità
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera
m) del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro
per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali
della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti,
previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto
ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio
e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità,
promossi da enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficienza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato
iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere
realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le
comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei
a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante
iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati
concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri
socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno
ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente
legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione,
fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore.
Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima
del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica
dell'area.
Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure -
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'art. 7 del decreto
del ministro della Sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella G.U. n.
273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero
non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi
autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in albergo
o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti
alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla
deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della Sanità di cui all'art.
8 del decreto del ministro della Sanità 3 novembre 1989, pubblicato
nella G.U. n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per
i soggiorni collegati agli interventi autorizzati delle regioni sulla base
di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art.
5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate
anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
-
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli
asili nido.
2. è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della
persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni
e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti
dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato,
alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori
della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali
e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola,
con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal ministro della P.I. Il profilo indica le caratteristiche
fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia
le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap
e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con
il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola
e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi
e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6
sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo
e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola
materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di
istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite
l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,
d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della Sanità e del
Lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori
ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale.
A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazione di handicap e per i quali sia accertata
l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo
non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte
dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad
ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi
di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione
di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia
una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio
di un anno sotto la guida di personale esperto.
Art. 13 - Integrazione scolastica -
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si
realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360,
e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali,
gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del ministro della P.I., d'intesa
con i ministri degli Affari sociali e della Sanità, sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma
sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti
educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a
forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che
devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche
e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo
esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati,
aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati
sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio
individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del ministro dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti
da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento
di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare
nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie
locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e
del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap,
al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori
ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti
locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati
nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a
quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti
delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma
6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche
di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma
1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree
disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente
piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni
e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e
didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione -
1. Il ministro della P.I. provvede alla formazione e all'aggiornamento del
personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R.
23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento
con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il ministro della P.I.
provvede altresì
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate
per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola
secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle
classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore
e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della
persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il
completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo
anno di età nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio
dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera
l), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe
o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole
classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti
già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione
dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione
degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4, comma 3, della
citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai
sensi del predetto art. 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto
gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline
cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore
abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati
in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi
di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli
alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne
ed elementari di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica
di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come
obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno,
nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio
delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di
cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati
all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di
espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi
di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma
di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della citata legge n. 341 del 1990,
relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni
di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al D.P.R.
31 ottobre 1975, n. 970, e all'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli
di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti
di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale
delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati
in piani educativi e di recupero individualizzati.
Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica -
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo
di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli
studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma,
della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti
designati dagli enti locali, tre esperti designati dalle associazioni delle
persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati
dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal ministro della
P.I. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo
e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti,
operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle
iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta
al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione
con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e
la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli artt. 13,
39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati,
nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione
degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al
ministro della P.I. ed al presidente della giunta regionale. Il presidente
della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica
dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13,
39 e 40.
Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
-
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato,
sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano
stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative
e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi
di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti
e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e
ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati
sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione
delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia
e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione
del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con
l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni
handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari,
previa intesa con il docente della materia e, occorrendo, con il consiglio
di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.
Art. 17 - Formazione professionale -
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3, primo comma,
lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre
1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari
corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono
agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi
di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante
attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di
formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani
educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine
forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed
esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita
in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere
realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di
ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero
possono essere realizzati dagli enti di cui all'art. 5 della citata legge n.
845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati
da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente
comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di
formazione professionali di cui all'art 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato
un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento
obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla
citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione
e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti
di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi,
sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del ministro del Lavoro
e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 18 - Integrazione lavorativa - 
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti,
istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di
lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono
attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa
di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti
dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura
di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro
I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale
e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento
biennale all'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province,
delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli
organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema
tipo approvato con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il ministro della Sanità e con il ministro per gli Affari
sociali, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per
accedere alle convenzioni di cui all'art. 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi
al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative
autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di
lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione
delle persone handicappate.
Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio - 
1 In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento
obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che
sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa
che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento
al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa
e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica.
La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui
all'art. 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo
da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni - 
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici
e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e
nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione
alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede - 
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due
terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti
pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta
prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento
a domanda.
Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico
e privato -
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta
la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio
di attività sportive, turistiche e ricreative -
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza
limitazione alcuna. Il ministro della Sanità, con proprio decreto da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica
sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli
impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle
strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi
sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto
del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso
al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli
impianti ai sensi del citato decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo
comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina
persone handicappa te è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio
da uno a sei mesi.
Art. 24 - Eliminazione o superamento
delle barriere architettoniche -
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di
cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite
in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile
1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni,
e al citato decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli
di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli
previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni
previste dagli artt. 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti
alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia
di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del D.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli
stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti
edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli
artt. 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e
una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche
ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di
cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del
progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune.
Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per
le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile
o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento
di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo
della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla
normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
spetta all'amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione
del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici
o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma
3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato
alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato
dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e
di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore
dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o
l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza,
sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni
a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per
un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3 della legge
5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'art.
32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei
fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero
sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986
sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi
urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione
di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti,
alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi
e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di
investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti
finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle
norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'art. 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'art. 2 del citato regolamento
approvato con D.P.R. n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti
con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione
-
1. Il ministro delle Poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione
di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi
e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva
e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature
complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la
concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative
atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di
programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi -
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono
gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di
muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli
altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati
o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in
grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani
di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle
persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di
programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti
piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di
trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e
gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle
regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati
a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi
per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie
e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati
d'appalto formati sulla base dell'art. 20 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro
dei Trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus
urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della
presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei
prototipi omologati di cui al comma 5, il ministro dei Trasporti predispone
i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della
presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro
sostituzione.
Art. 27 - Trasporti individuali -
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali,
con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali
contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale
strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico
del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse
le parole: "titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie" sono
aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie"
3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito
il seguente:
" 2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta
sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito
la patente di guida della categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data
dell'acquisto del veicolo Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al
versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta
relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato"
4. Il comitato tecnico di cui all'art. 81, comma 9, del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, come sostituito dall'art 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988,
n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone
handicappate nominati dal ministro dei Trasporti su proposta del comitato di
cui all'art. 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti
di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della
Sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 42.
Art. 28 - Facilitazione per i veicoli delle persone
handicappate -
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate,
sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli
realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'art. 6 del regolamento approvato con D.P.R. 27
aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del
veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma
1.
Art. 29 - Esercizio del diritto di voto -
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi
di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il
raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie
locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono
in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati
per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica
di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati
ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere
iscritto nelle liste elettorali Nessun elettore può esercitare la funzione
di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale
dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del
seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Art. 30 - Partecipazione -
1. Le regioni, per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei
diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che
garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31 - Riserva di alloggi -
1. All'art. 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione
di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese,
cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento
di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari
o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano
persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite
capacità motorie"
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'art. 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso
dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi
case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle
regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare
di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo
pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate
nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi
e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne
facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da
concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra
i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o
con ridotte o impedite capacità motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie
locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni
anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva
di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'art. 3 della legge 5
agosto 1978, n. 457.
Art. 32 - Agevolazioni fiscali -
1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro
ammontare complessivo che ecceda il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo
annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di
lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto
gli oneri per sé o per le persone indicate nell'art. 433 del codice
civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente
la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o
la residenza del percipiente.
Art. 33 - Agevolazioni -
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato
a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro
di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino
al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità nonché colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro
il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile,
fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap
in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti dall'art.
7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle
contenute negli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il
terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferita senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari
di persone handicappate in situazione di gravità
Art. 34 - Protesi e ausili tecnici -
1. Con decreto del ministro della Sanità da emanare, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi
di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono
inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano
di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art. 35 - Ricovero del minore handicappato -
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso
un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto
sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge
4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali -
1. Per i reati di cui agli artt. 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice
penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al
titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge
20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata
da un terzo alla metà
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa
la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione
alla quale risulti iscritta la persona handicappata o suo familiare.
Art. 37 - Procedimento penale in cui
sia interessata una persona handicappata -
1. Il ministro di Grazia e Giustizia, il ministro dell'Interno e il ministro
della Difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano
con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata,
in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno
dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei
luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
Art. 38 - Convenzioni -
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati
tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie
locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei
servizi di cui all'art 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre
avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di
istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative,
sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione
del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la
conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane,
rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che
intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri
socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano
di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h),
i) e l) dell'art. 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle
iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo
i principi della presente legge.
Art. 39 - Compiti delle regioni -
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito
del piano sanitario nazionale, di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi
sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni,
nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa
di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione
dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con
gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi
periferici dell'amministrazione della P.I. e con le strutture prescolastiche
o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione
di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di
ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di
riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di
cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'art. 38, le
attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento
e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali
e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi
di inserimento ed integrazione sociale di cui all'art. 5, per verificarne la
rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento
dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi
e dei contributi di cui all'art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi
da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi
per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni
privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate
dalle regioni medesime.
Art. 40 - Compiti dei comuni -
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane
e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano
loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla
presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di
programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli
interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi
esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della citata legge n. 142 del 1990
disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al
comma 1 con i servizi sociali sanitari, educativi e di tempo libero operanti
nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per
i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme di decentramento
previste dallo status stesso.
Art. 41 - Competenze del ministro per gli Affari
sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap -
1. Il ministro per gli Affari sociali coordina l'attività delle amministrazioni
dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha
compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate
e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione
delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il ministro
per gli Affari sociali. Il concerto con il ministro per gli Affari sociali è obbligatorio
per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le
politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal ministro per gli Affari sociali, che lo
presiede, dai ministri dell'Interno, del Tesoro, della P.I., della Sanità,
del Lavoro e della previdenza sociale, nonché dai ministri per le Riforme
istituzionali e gli Affari regionali e per il Coordinamento delle politiche
comunitarie. Alle riunioni del comitato possono essere chiamati a partecipare
altri ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima
della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre
1989, n. 418;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato
dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso
dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476,
che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate
e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle amministrazioni in esso
rappresentate.
8. Il ministro per gli Affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta
una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle
politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno
seguiti. A tal fine le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati
dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la
relazione è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una
commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'Interno, delle Finanze, del Tesoro, della P.I., della Sanità, del
Lavoro e della previdenza sociale, dell'Università e della ricerca scientifica
e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli Affari sociali, uno del Dipartimento
per gli Affari regionali, uno del Dipartimento della Funzione pubblica. La
commissione è presieduta dal responsabile dell'ufficio per le problematiche
della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del
Dipartimento per gli Affari sociali.
Art. 42 - Copertura finanziaria -
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per gli Affari
sociali, è istituito il fondo per l'integrazione degli interventi
regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.
2. Il ministro per gli Affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale
per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41, alla ripartizione annuale
del fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio
della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato
da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'art. 41, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con riferimento a situazione di particolare concentrazione di persone handicappate
e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave
arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire
i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando
priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione
di gravità e agli interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere
incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine
e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dal comma 6, lettera h).
6 - omissis
7 - omissis
8 - omissis
Art. 43 - Abrogazioni -
1. L'art. 230 del T.U. approvato con R.D. 4 febbraio 1928, n. 577, l'art. 415
del regolamento approvato con R.D 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo
e terzo dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44 - Entrata in vigore -
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella G.U.
|