(in
GU 29.05.98, n. 123)
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno
in favore di persone con handicap grave
Art. 1.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
" 1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni
per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo
per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare";
b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: "possono provvedere" sono
inserite le seguenti: ", sentite le rappresentanze degli enti locali e
le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,";
c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:
" l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come
prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore
delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo
3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche
della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo
9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10,
comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito
di programmi previamente concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente
alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia
personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita,
non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione
di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante
piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica
delle prestazioni erogate e della loro efficacia";
d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
" Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap). - 1.
Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove
indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una
conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti
pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel
campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate.
Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine
di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.
Art. 41-ter (Progetti sperimentali ). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale
promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi
previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione
e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i
criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti
di cui al presente articolo".
2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo
41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma
1, lettera d), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Verifica delle prestazioni erogate
1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale
lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39, comma 2,
lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo
1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le
misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone
affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano
provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle
disponibilità assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede
alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione
alle regioni.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere
l-bis ) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo
1, comma 1, lettera c), della presente legge, è autorizzata la spesa
di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e
di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto
conto del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui
all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.
2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera
d), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi
per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.
3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno
1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |