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I congedi formativi

Gli articoli 5 e 6 della Legge 53/2000 stabiliscono congedi formativi e per la formazione e la formazione continua che vanno ben al di là di quanto realizzato in Italia con l'esperienza contrattuale delle 150 ore o con i permessi retribuiti per i lavoratori studenti, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto dei lavoratori.

L'art.5 (Congedi per la formazione) prevede infatti, per i lavoratori che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, la possibilità di richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo per la formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Per congedo formativo si intende quellofinalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado o della laurea, e alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, la malattia e con altri congedi. I contratti collettivi individuano le modalità di fruizione del congedo stesso, come le percentuali massime di lavoratori che possono avvalersene, e il termine di preavviso (che comunque non può essere inferiore a 30 giorni).

L'art.6, intitolato Congedi per la formazione continua stabilisce inoltre che "i lavoratori occupati e disoccupati hanno inoltre diritto a proseguire percorsi formativi per tutto l'arco della vita per accrescere conoscenze e competenze professionali". La formazione può corrispondere ad un'autonoma scelta del lavoratore oppure essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali devono assicurare un'offerta formativa adeguata e articolata sul territorio.
Nel caso dei percorsi formativi predisposti o finanziati dal datore di lavoro i congedi formativi sono retribuiti. E' la contrattazione collettiva a definire il monte ore da destinare a questo tipo di congedi e le modalità di orario e di retribuzione connessi alla partecipazione ai percorsi di formazione.
   
 
 
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