| (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68
del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57)
Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 1.
(Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha come finalità la promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi
di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
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a) alle persone in età
lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali
e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino
una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni
per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità
alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità
per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni
vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi
27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26
maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra
e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima
all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni.
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2. Agli effetti della presente
legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti
da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non
superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale
correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti
da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento
della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici
non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e
successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo
1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n.
397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori
e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio
1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti
della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio
1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di
cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì
ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge
13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità
di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere
al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è
effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati
nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto
vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione
delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello
stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della
residua capacità lavorativa derivante da infortunio
sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento
delle condizioni di disabilità è ritenuta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata
dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento
delle condizioni di disabilità che danno diritto
di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei
disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni
del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a
garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti
che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano
acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale
eventuali disabilità.
Art. 2.
(Collocamento mirato)
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella
serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono
di valutare adeguatamente le persone con disabilità
nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel
posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme
di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi
con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali
sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
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a) sette per cento dei lavoratori
occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
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2. Per i datori di lavoro privati
che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui
al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano
nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza
e della riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo
e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui
al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile
e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili
è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo
sono sospesi nei confronti delle imprese che versano
in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attività
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilità disciplinata
dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui
la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti,
per il periodo in cui permane il diritto di precedenza
all'assunzione previsto dall' articolo 8, comma 1, della
stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina
prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961,
n. 686, e successive modificazioni, nonchè della
legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio
1994, n. 29.
Art. 4.
(Criteri di computo della quota di riserva)
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti
disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti
i lavoratori occupati ai sensi della presente legge
ovvero con contratto a tempo determinato di durata non
superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione
e lavoro, nonchè i dirigenti. Per i lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale
si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma
secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo
0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio
o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore
affida una quantità di lavoro atta a procurare
loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario
normale di lavoro in conformità alla disciplina
di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18
dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto
collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda
che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro,
sono computati ai fini della copertura della quota di
riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio
o malattia non possono essere computati nella quota
di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una
riduzione della capacità lavorativa inferiore
al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili
a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro,
accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano
essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza,
a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del
più favorevole trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori
non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti
o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra
azienda, in attività compatibili con le residue
capacità lavorative, senza inserimento nella
graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
738, si applicano anche al personale militare e della
protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento
mirato, una adeguata riqualificazione professionale,
le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio
carico, lo svolgimento delle relative attività
presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure
affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza,
di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse
e disponibilità, agli istituti di formazione
che di tali associazioni siano emanazione, purchè
in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre
1978, n. 845, nonchè ai soggetti di cui all'articolo
18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del
finanziamento delle attività di riqualificazione
professionale e della corrispondente assistenza economica
ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di
cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno
di incollocabilità previsto dall'articolo 180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di
cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo
per l'addestramento professionale dei lavoratori, di
cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
è attribuita alle regioni, secondo parametri
predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata".

Art. 5.
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia, che esprimono il parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema
di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate
le mansioni che, in relazione all'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici
non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori
disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto
decreto determina altresì la misura della eventuale
riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano
nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo
e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il
personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo
di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati
dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati
del solo settore degli impianti a fune, in relazione
al personale direttamente adibito alle aree operative
di esercizio e regolarità dell'attività
di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
che, per le speciali condizioni della loro attività,
non possono occupare l'intera percentuale dei disabili,
possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo
dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo
14 un contributo esonerativo per ciascuna unità
non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno
lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza
unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari
competenti per materia, che esprimono il loro parere
con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati
i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli
obblighi occupazionali, nonchè i criteri e le
modalità per la loro concessione, che avviene
solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento
dei contributi di cui al presente articolo, la somma
dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione
amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base
annua. La riscossione è disciplinata secondo
i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione
di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque
anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri
e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione
e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di
cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere
autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere
in un'unità produttiva un numero di lavoratori
aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore
a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso
del minor numero di lavoratori assunti in altre unità
produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro
privati la compensazione può essere operata in
riferimento ad unità produttive ubicate in regioni
diverse.
Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 6.
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e
modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469)
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti",
provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari,
educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche
competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione,
alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento
dei soggetti di cui alla presente legge nonchè
all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste,
al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle
compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni
e all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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a) le parole: "maggiormente rappresentative"
sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più
rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito
di tale organismo è previsto un comitato tecnico
composto da funzionari ed esperti del settore sociale e
medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni
ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare
riferimento alla materia delle inabilità, con compiti
relativi alla valutazione delle residue capacità
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni
atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli
periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa per il funzionamento della Commissione di cui al
comma 1".
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Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 7.
(Modalità delle assunzioni obbligatorie)
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo
3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta
di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la
stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste
sono nominative per: |
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a) le assunzioni cui sono tenuti i datori
di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonchè
i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali
e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori
di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori
di lavoro che occupano più di 50 dipendenti. |
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni
in conformità a quanto previsto dall'articolo 36,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni
di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni,
i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo
8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva
dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che
esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio
e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui
alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata
anche su base nazionale.
Art. 8.
(Elenchi e graduatorie)
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano
disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle
proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito
elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona,
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo
6 della presente legge, annota in una apposita scheda le
capacità lavorative, le abilità, le competenze
e le inclinazioni, nonchè la natura e il grado della
minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare
ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda
e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al
collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente
comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco,
con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;
l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati
applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che
concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse
le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza
della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e
22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione
degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria
di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto
di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma
4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale
o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione
in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
Art. 9.
(Richieste di avviamento)
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti
la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento
in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori
con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il
datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori
di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e
previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso
le modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata
anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti
informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa
mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori
di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente
comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo
13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e
modalità di avviamento mediante chiamata con avviso
pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono
alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso
pubblico può essere definita anche per singoli ambiti
territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare
agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino
il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero
ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di
riserva di cui all'articolo 3, nonchè i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui
all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità
dell'invio dei prospetti e può altresì disporre
che i prospetti contengano altre informazioni utili per
l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie.
I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine
di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli
spazi disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore
di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato
agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata
stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui
all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore
invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale
del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti
ed all'autorità giudiziaria.

Art. 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si
applica il trattamento economico e normativo previsto dalle
leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile
una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o
di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro,
il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità
delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute.
Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere
che vengano accertate le condizioni di salute del disabile
per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa
continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora
si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base
dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento
di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la
prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità
sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione
del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non
retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità
persista. Durante tale periodo il lavoratore può
essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti
sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto
di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma
4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo
di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo
6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il
periodo necessario per il suo compimento non costituiscono
causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto
di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche
attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del
lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità
di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione
di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato
nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente,
sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del
rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente
sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo
3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore
di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine
di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione
del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici
competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità
di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste
di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore
che per due volte consecutive, senza giustificato motivo,
non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di
lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali
e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione
o reiscrizione nelle predette liste.
Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 11.
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili,
gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge,
possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi
ad oggetto la determinazione di un programma mirante al
conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla
presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità
delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
Tra le modalità che possono essere convenute vi sono
anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento
di tirocini con finalità formative o di orientamento,
l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento
di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal
contratto collettivo, purchè l'esito negativo della
prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è
affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione
del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con
datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni
ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento
di disabili che presentino particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa
utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche
attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della
stessa legge, nonchè con le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi
di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei
a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente
legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo
6 della presente legge, può proporre l'adozione di
deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti
di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo
periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di
integrazione lavorativa devono: |
| |
a) indicare dettagliatamente le mansioni
attribuite al lavoratore disabile e le modalità del
loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio
da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di
orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo
18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire
l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso
formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa,
da parte degli enti pubblici incaricati delle attività
di sorveglianza e controllo. |

Art. 12.
(Cooperative sociali)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9
e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo
3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche
se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni
finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti
alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative
sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti,
ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse
di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso
soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico
di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono
riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore
di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più
del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai
sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più
di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza
dei seguenti requisiti: |
| |
a) contestuale assunzione a
tempo indeterminato del disabile da parte del datore di
lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo
3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero
presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri
retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi
ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può
eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici
mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si
impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista
di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore
a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al
libero professionista di cui al comma 1 di applicare la
parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali
di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali,
e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma
1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato. |
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11,
comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo
3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Art. 13.
(Agevolazioni per le assunzioni)
1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli
uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro
privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti
delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del
presente articolo: |
| |
a) la fiscalizzazione totale, per la durata
massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali
relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base
alla presente legge, abbia una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima
fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori
con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla
presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità,
previa definizione da parte delle regioni di criteri generali
che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei
limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a
valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione
delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente
non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per
la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali
ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che,
assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione
della capacità lavorativa compresa tra il 67 per
cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta
alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera
a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie
alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato
alle possibilità operative dei disabili con riduzione
della capacità lavorativa superiore al 50 per cento
o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero
per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano
in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile. |
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai
datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi
della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate
ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al
comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere
attività di tirocinio finalizzata all'assunzione,
per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili
per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo
di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare
i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante
convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità
civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di
cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di
lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere
dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono
a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire
40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono
esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri
e le modalità per la ripartizione fra le regioni
delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4,
nonchè la disciplina dei procedimenti per la concessione
delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, procede ad una
verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo
e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie
ivi previste.

Art. 14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da
destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento
lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi
del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo
tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei
lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge
ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della
presente legge, nonchè il contributo di fondazioni,
enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga: |
| |
a) contributi agli enti indicati nella presente
legge, che svolgano attività rivolta al sostegno
e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo
13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità
della presente legge. |
Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15.
(Sanzioni)
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che
non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma
6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto,
maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge
sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i
relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo
14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle
disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni
penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme
sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo
di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale
risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro,
la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di
lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di
sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14,
di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore
disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque
anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
Art. 16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3,
comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a
tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione
pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono
speciali modalità di svolgimento delle prove di esame
per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive
condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità
nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino
in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole
funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito
della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso
per il pubblico impiego.
Art. 17.
(Obbligo di certificazione)
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino
a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali
o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute
a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione
del legale rappresentante che attesti di essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
nonchè apposita certificazione rilasciata dagli uffici
competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme
della presente legge, pena l'esclusione.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul
collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche
se superano il numero di unità da occupare in base
alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati
ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro
degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero
in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata
per tali cause, nonchè dei coniugi e dei figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra,
di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati,
il cui status è riconosciuto ai sensi della legge
26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore
di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti
dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più
di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4
e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
La predetta quota è pari ad un'unità per i
datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno
a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate
con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il
regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative
norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro
ed i soggetti di cui all'articolo
4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle
liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti
senza necessità di inserimento nella graduatoria
di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si
applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

Art. 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie
di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20.
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata,
norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione
delle disposizioni della presente legge.
Art. 21.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni
due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge,
sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il
mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Art. 22.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati: |
| |
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302; |
Art. 23.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi
1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18,
comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano
in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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